Direttiva UE sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società

Entro il 30 giugno 2026 le società degli Stati membri dovranno adeguarsi agli obiettivi per garantire l'equilibrio di genere nei CdA .

Dalla fine del 2024 si applica la direttiva UE sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società: l'obiettivo è quello di conseguire una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli delle società quotate in tutti gli Stati membri dell'UE.

La direttiva prevede che le grandi società quotate dell'UE assegnino il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi e del 33% del totale dei posti di amministratore occupati dal sesso sottorappresentato.

La data ultima per il recepimento della direttiva da parte degli stati era il 28 dicembre 2024 mentre entro il 30 giugno 2026 le società devono adeguarsi all'obiettivo.

Ad oggi, la percentuale di donne presenti nei consigli delle società nell'Unione europea è in media del 34%. Dal 2010 la rappresentanza delle donne nei consigli delle società è migliorata nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, ma i progressi sono stati disomogenei e in alcuni Stati membri la situazione ristagna. Ad esempio nel 2024 le donne rappresentavano il 39,6% dei membri dei consigli delle maggiori società quotate in borsa nei paesi che hanno introdotto quote di genere vincolanti, contro il 33,8% nei paesi che presentano misure non vincolanti e un mero 17% nei paesi che invece non hanno adottato alcuna misura.

La direttiva indica quindi obiettivi chiari in materia di rappresentanza e nomine trasparenti per migliorare l'equilibrio di genere. Nel dettaglio, gli Stati membri devono ormai aver recepito nella legislazione nazionale le norme della direttiva, tra cui:

  • misure specifiche vincolanti per la procedura di selezione dei membri dei diversi consigli, con criteri trasparenti e neutri dal punto di vista del genere;
  • norma di preferenza per il candidato del sesso sottorappresentato – nel caso siano presenti candidati di entrambi i sessi ugualmente qualificati;
  • divulgazione dei criteri di qualificazione, se richiesto da un candidato non selezionato;
  • impegni individuali delle società quotate a raggiungere l'equilibrio di genere fra gli amministratori con incarichi esecutivi;
  • informazioni sulla composizione dei consigli e sugli ostacoli che si frappongono al conseguimento dell'obiettivo della direttiva, se del caso, e sulle azioni intraprese per superarli;
  • sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le società che non rispettano gli obblighi di selezione e comunicazione trasparenti. Le sanzioni sono definite dagli Stati membri e possono comprendere ammende e la decisione di dichiarare nulla o annullare la nomina degli amministratori contestati, se necessario;
  • la direttiva impone inoltre agli Stati membri di pubblicare un elenco delle società che hanno conseguito gli obiettivi di equilibrio di genere e di designare uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il sostegno dell'equilibrio di genere nei consigli.

La Commissione verificherà che gli Stati membri notifichino le misure di recepimento e se le misure recepiscano correttamente le disposizioni della direttiva. La Commissione può avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non notificano il recepimento o non recepiscono correttamente la direttiva. Durante tutto il processo di recepimento la Commissione ha aiutato gli Stati membri a garantire il corretto recepimento, ad esempio attraverso seminari e consultazioni bilaterali.

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